Cosa fare per... - Autocertificazione
Guida pratica all'autocertificazione
Che cos'è l'autocertificazione
Che cosa si può autocertificare
Come si redige un'autocertificazione
Chi può rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione
Chi è tenuto ad accettare l'autocertificazione
Eccezioni alla regola generale
La responsabilità di chi autocertifica
Stampati per autocertificazione
In seguito all’entrata in vigore del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) i rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni sono divenuti più semplici.
Lo strumento chiave per la semplificazione amministrativa è l’autocertificazione (più propriamente “dichiarazione sostitutiva di certificazione”), ossia la possibilità per il cittadino di sostituire i tradizionali certificati con una semplice dichiarazione “fai da te”.
Che cos'è l'autocertificazione
L’autocertificazione è appunto una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza autentica di firma e senza bollo, che sostituisce i normali certificati.
Che cosa si può autocertificare
Un’ampia gamma di fatti, stati, qualità personali può essere oggetto di autocertificazione. Il cittadino può infatti dichiarare:
- Dati anagrafici e di stato civile (data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente, maternità e paternità, separazione o comunione dei beni);
- Titoli di studio e qualifiche professionali, esami sostenuti, titoli di specializzazione o di abilitazione, titoli di aggiornamento, titoli di qualificazione tecnica, titoli di formazione;
- Situazione economica e reddituale;
- Assolvimento degli obblighi contributivi;
- Possesso e numero di codice fiscale o di partita IVA;
- Tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria;
- Qualità di tutore o curatore;
- Assenza di condanne penali a proprio carico;
- Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
- Posizione agli effetti degli obblighi militari;
- Stato di disoccupazione;
- Qualità di pensionato e categoria di pensione;
- Qualità di casalinga;
- Qualità di studente;
- Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali.
Come si redige un'autocertificazione
Niente di più facile: il cittadino può utilizzare gli appositi moduli prestampati che ogni pubblico ufficio è tenuto a mettere a disposizione dell’utenza. In alternativa è sufficiente un foglio di carta in bianco, sul quale l’interessato scriverà in modo leggibile le proprie generalità e i dati che intende autocertificare.
Le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono.
Chi può rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione
- I cittadini italiani.
- I cittadini dell’Unione Europea.
- I cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono autocertificare solo i dati che possono essere attestati da una pubblica amministrazione italiana.
Chi è tenuto ad accettare l'autocertificazione
Le pubbliche amministrazioni in genere sono OBBLIGATE ad accettare l’autocertificazione
La novità consiste nel fatto che l’onere di produrre i certificati non grava più sul cittadino; al contrario sarà l’amministrazione procedente ad acquisire d’ufficio i certificati occorrenti, richiedendoli direttamente all’amministrazione che detiene i dati. Lo scambio di informazioni avviene così tra pubbliche amministrazioni, senza coinvolgere l’utente.
Il pubblico impiegato che si ostina a richiedere certificati ai cittadini, anziché accettare l’autocertificazione, commette violazione dei doveri d’ufficio e corre il rischio di incorrere in sanzioni disciplinari che possono arrivare sino all’estinzione del rapporto di lavoro.
Le imprese che gestiscono servizi pubblici (RAI, Enel, Telecom, Omnitel, Italgas, Ente ferrovie, Ente poste, aziende municipalizzate, aziende di trasporto pubblico, ecc.) sono equiparate alla pubbliche amministrazioni e sono pertanto soggette alle norme in materia di autocertificazione.
I privati (ad esempio banche ed assicurazioni) possono decidere se accettare o meno il ricorso all’autocertificazione da parte dei loro utenti. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.
Eccezioni alla regola generale
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Le regole dell’autocertificazione non si applicano inoltre ai procedimenti di competenza dei tribunali.
La responsabilità di chi autocertifica
Il cittadino è responsabile di quanto dichiara con l’autocertificazione. Le amministrazioni che ricevono un’autocertificazione effettuano controlli a campione. In caso di dichiarazioni false il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria, può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti.
Il ricorso all’autocertificazione presenta evidenti vantaggi in termini di tempo (si evitano code agli sportelli) e in termini di costi (l’autocertificazione non è mai soggetta né ad imposta di bollo né a diritti di segreteria o di rimborso stampati).
Tuttavia l’autocertificazione rimane una facoltà e non un obbligo per il cittadino. Chi lo desidera, può continuare ad avvalersi dei tradizionali certificati.
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